Concordato preventivo Ordinanza Cassazione Civile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22143 del 4 settembre 2019 (scarica il testo in calce), riafferma il principio in forza del quale il giudice ha il potere di esercitare un controllo specifico sulla relazione del professionista attestatore, trattandosi di un verifica volta ad assicurare l’adeguatezza delle informazioni messe a disposizione dei creditori, in modo da consentire loro di poter validamente valutare la convenienza economica della proposta di concordato.
Il caso ha visto una società proporre ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice di appello con cui era stato respinto il reclamo avverso il decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo e contestuale dichiarazione di fallimento.
La società ricorrente ha contestato la violazione e l’errata applicazione degli artt. 160, 161 e 162 L.F. in merito alla valutazione riguardante sia l’adeguatezza della relazione del professionista attestatore del concordato sia la fattibilità della proposta[1].
Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, a fronte di un concordato liquidatorio, le anomalie riscontrate nella relazione del professionista potevano incidere solamente sulla percentuale di soddisfacimento, donde supponevano un giudizio di fattibilità economica riservato ai creditori.
Il Giudice di appello non avrebbe inoltre considerato la circostanza, rilevante ai fini della valutazione circa l’ammissibilità della proposta, che l’attivo della società fosse superiore al passivo.
Per tale motivo non si sarebbe potuto affermare che la proposta non fosse utile a realizzare la finalità liquidatoria del concordato preventivo.
La Cassazione non ha ritenuto fondati i motivi di impugnazione formulati dalla ricorrente.
I Giudici di legittimità hanno innanzitutto evidenziato che la Corte territoriale non aveva espresso una valutazione sulla fattibilità economica del piano concordatario.
La proposta era stata difatti ritenuta inammissibile in ragione della inadeguatezza della relazione del professionista.
Il giudice di appello aveva inoltre condiviso il giudizio espresso dal Tribunale in ordine al difetto di una inequivoca formula attestativa cui aveva fatto ricorso il professionista.
Era stato invero constatato che alcuni specifici passaggi della relazione facevano legittimamente emergere il dubbio circa la correttezza e la veridicità dei dati di fatto posti alla base della relazione stessa che ne rendevano incongrua la parte certificante la fattibilità del piano.
Per la Cassazione si tratta di un giudizio riconducibile entro i confini della valutazione giuridica.
Nel valutare l’ammissibilità della domanda di concordato, il Giudice ha infatti il compito di controllare la corretta predisposizione dell’attestazione del professionista in termini di completezza dei dati e di comprensibilità dei criteri di giudizio.
È questa una attività che rientra nell’ambito della verifica del regolare svolgimento della procedura, il cui espletamento è indispensabile al fine di garantire la corretta formazione del consenso dei creditori[2].
La Cassazione ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso.
CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 22143/2019 >> SCARICA IL TESTO PDF
[1] è il caso di ricordare che, ai sensi del combinato disposto ex artt. 160, 161 e 162 L.F., la domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è accompagnata dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’ art. 67, comma 3, lett. d), L.F. al quale è affidato il compito di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Se all’esito del procedimento viene accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 160, comma 1 e 2, L.F. ed all’art. 161 L.F. il Tribunale dichiara inammissibile la proposta di concordato. Ed in questo caso il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli art. 1 e 5 L.F., dichiara il fallimento del debitore con sentenza contro cui è possibile proporre reclamo anche per motivi attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato [2] Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità , il Giudice ha il compito di esercitare un controllo specifico sulla relazione del professionista attestatore riguardante la congruità e la logicità della motivazione ed il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati e il conseguente giudizio (si veda: Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., 09/03/2018, n. 5825, nonché Cass. civ. Sez. Unite, 23/01/2013, n. 1521; Cass. civ. Sez. I Sent., 27/05/2013, n. 13083; Cass. civ. Sez. I, 22/05/2014, n. 11423).Fonte: Altalex
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2019