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News Giuridiche

Usura e clausola di salvaguardia, banca deve provare di non aver superato il tasso soglia

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Con la sentenza 17 ottobre 2019, n. 26286 (testo in calce) la Suprema Corte di Cassazione statuisce importanti principi di diritto in materia di rapporti bancari, affrontando sia la questione relativa al possibile cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, ai fini del raggiungimento del tasso anti-usura, sia quella inerente la valenza e gli effetti della c.d. “clausola di salvaguardia”, spesso inserita nei contratti stipulati con gli istituti di credito.

Il cliente di un istituto di credito proponeva opposizione alla procedura di esecuzione immobiliare intrapresa dalla banca nei suoi confronti, lamentando l’applicazione di un tasso di interesse usurario nel contratto di mutuo concluso con l’ente e posto alla base dell’azione esecutiva.

In occasione del successivo giudizio di merito chiedeva che fosse accertata e dichiarata la natura usuraria delle clausole di pattuizione degli interessi contenute nel contratto, con conseguente condanna a vedersi restituite le somme nel frattempo indebitamente versate a tal titolo.

Il Tribunale rigettava le domande attoree ritenendo che non vi fosse prova dell’usurarietà dell’interesse corrispettivo nè di quello moratorio.

In particolare escludeva che le due tipologie di interessi potessero cumularsi ai fini della verifica del superamento del c.d. “tasso soglia”, previsto a fini di contrasto dell’usura.

Rilevava che in ogni caso l’interesse moratorio era comunque rimasto al di sotto di tale limite grazie alla presenza di una clausola contrattuale “di salvaguardia”, che appunto prevedeva che il saggio di interesse convenzionale dovesse mantenersi comunque entro il limite fissato dall’art. 2 della L. n. 108 del 1996 in materia di usura.

A seguito dell’impugnazione proposta dall’attore soccombente la Corte d’appello di Milano respingeva il gravame, dichiarandolo inammissibile. La vicenda giungeva pertanto in Cassazione.

Il ricorso per cassazione: i motivi
Il ricorrente si affidava ad un unico motivo di ricorso, articolato tuttavia in due distinte censure.

In primo luogo contestava l’affermazione resa dal giudice di merito, secondo cui interessi corrispettivi e moratori non possono cumularsi ai fini di verifica del raggiungimento del tasso limite previsto in materia di usura.

Osservava in proposito che sia l’art. 1815, secondo comma c.c., sia l’art. 644 c.p., nel prevedere rispettivamente la sanzione della nullità e gli elementi costitutivi del reato di usura non pongono, alcuna distinzione tra le due tipologie di interessi, che rilevano in egual misura ai fini dell’eventuale superamento del “tasso soglia”.

Parimenti censurabile era la conclusione cui era giunto il Tribunale, ritenendo che l’inserimento di una “clausola di salvaguardia” nel contratto fosse di per sè sufficiente ad escludere in modo automatico la possibilità di superamento del limite predetto.

Una statuizione che pareva significare che, qualunque fosse la variazione del tasso applicato, la si sarebbe comunque dovuta intendere entro i limiti del “tasso soglia”, per il semplice fatto che vi era una clausola contrattuale “di salvaguardia” a garantirlo.

Se così fosse, osservava il ricorrente, basterebbe tuttavia inserire una clausola di questo tenore in qualsiasi contratto bancario per rendere la banca sempre immune da qualsiasi contestazione inerente la misura degli interessi applicati.

La Cassazione si concentra sull’esame delle due questioni giuridiche sottese al motivo di ricorso.

La prima attiene alla necessità di stabilire se ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia” anti-usura gli interessi corrispettivi e quelli moratori vadano cumulati o meno.

L’altra questione riguarda l’ambito di applicazione e di validità della c.d. “clausola di salvaguardia”, spesso utilizzata nei contratti di finanziamento proprio per evitare lo sforamento del tasso di interesse oltre le soglie legali.

Preliminarmente all’esame della prima questione la Corte ritiene opportuno chiarire il significato di “cumulo” tra interessi corrispettivi e moratori.

E’ indubitabile, osserva la Corte, che le due tipologie di interessi differiscono per causa e funzione.

L’interesse corrispettivo rappresenta infatti la remunerazione stabilita per il godimento di una determinata somma di denaro, avendo riguardo alla normale produttività della moneta.

A norma dell’art. 1224 c.c. l’interesse moratorio individua invece il danno spettante al creditore a fronte del ritardo nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria.

Di regola l’interesse di mora è dovuto nella misura legale o, se maggiore, nella stessa misura degli interessi corrispettivi eventualmente previsti dal contratto, tuttavia il creditore ha la possibilità di provare il maggior danno.

Il secondo comma dell’art. 1224 c.c. prevede inoltre che le parti possono convenire la misura degli interessi moratori e che in tal caso al creditore non spetta l’ulteriore risarcimento per l’eventuale maggior danno subito.

La determinazione convenzionale del saggio d’interesse è dunque assimilabile ad una vera e propria clausola penale, in quanto le parti vanno a predeterminare l’eventuale danno risarcibile in maniera anticipata, presuntiva e forfettaria.

Le premesse indicate confermano quindi che interessi moratori e corrispettivi operano sulla base di  presupposti sensibilmente diversi.

Trasponendo tali considerazioni in materia di rapporti bancari, il problema del “cumulo” tra le due tipologie di interessi si presenta in due contesti distinti ma tra loro collegati: in sede di stesura dei contratti bancari e nella c.d. “fase di incagliamento” dei rapporti tra il cliente, divenuto moroso, e l’istituto di credito.

Si parla appunto di “cumulo” tra le due tipologie di interessi quando il tasso degli interessi moratori è contrattualmente determinato mediante una maggiorazione (di un certo numero di punti percentuali) del saggio degli interessi corrispettivi.

Si tratta di una prassi piuttosto diffusa che nasce dall’esigenza pratica di adattare il tasso degli interessi moratori ai ben più complessi criteri di calcolo e all’andamento del saggio degli interessi corrispettivi.

Lo scopo è quello di pervenire ad un possibile allineamento tra i due, o comunque di evitare che gli interessi moratori siano inferiori a quelli corrispettivi.

La Corte osserva tuttavia che, in tale contesto, l’espressione “cumulo” è tuttavia utilizzata in modo improprio in quanto la banca non percepisce contemporaneamente due diverse tipologie di interessi ma solo quelli moratori, il cui tasso è però determinato in base al meccanismo di somma predetto.

Per individuare il tasso di interesse moratorio effettivamente applicato e percepito sarà quindi opportuno guardare al valore complessivo e non ai soli punti percentuali aggiuntivi.

L’altro contesto in cui può parlarsi di “cumulo” tra interessi corrispettivi e moratori è quello in cui i pagamenti del cliente divengono problematici, pur non configurandosi ancora una situazione di insolvenza tale da giustificare la volontà della banca di recedere unilateralmente dal rapporto.

Si tratta di un’ipotesi in cui la banca tenderà comunque a cautelarsi inviando al cliente solleciti di pagamento, che pur non essendo finalizzati a determinare la chiusura del rapporto avranno lo scopo di costituire in mora il debitore, comportando il decorso degli interessi moratori.

Considerando la tecnica di redazione dei contratti bancari menzionata sopra, la Corte chiarisce che dal giorno in cui diviene moroso il cliente è di fatto tenuto a corrispondere anche la maggiorazione percentuale degli interessi moratori.

In tal caso, se il rapporto fosse definitivamente “chiuso”, a fronte di un recesso unilaterale della banca, non ci sarebbero dubbi nel qualificare l’intero interesse percepito come moratorio.

Quando invece il rapporto è ancora in essere vi è la sensazione che il cliente continui a corrispondere due tipologie di interessi: quello corrispettivo, a titolo di remunerazione per il godimento del denaro, e quello  moratorio da ritardato adempimento.

In quest’ordine di idee la maggiorazione dovuta a titolo di interesse di mora sembra cumularsi con l’interesse corrispettivo, malgrado entrambi conservino una distinta individualità, una propria funzione giuridica ed autonomia causale.

Muovendo dalla previsione di cui all’art. 1224 c.c. la Corte osserva tuttavia che l’asserito cumulo tra le due tipologie di interessi è in realtà solo apparente.

La norma prevede infatti espressamente che dal giorno della mora sono dovuti gli interessi moratori nella stessa misura di quelli previsti “prima della mora”, ossia a titolo corrispettivo. Ne consegue che gli interessi corrisposti dal cliente moroso sono tutti di natura moratoria: sia per quanto concerne la maggiorazione prevista dal contratto nel caso di ritardato pagamento, sia per la parte corrispondente, nell’ammontare, agli interessi corrispettivi previsti “prima della mora”, che tuttavia per effetto di quest’ultima ha cambiato natura.

In conclusione, osserva la Corte, il “cumulo” tra interessi corrispettivi e moratori nei rapporti bancari è in realtà un falso problema.

Una volta costituito in mora, gli interessi che il cliente è tenuto a corrispondere hanno tutti natura moratoria, a prescindere dai criteri negoziali di determinazione del tasso convenzionale di mora. Ed è così sia nel caso in cui il rapporto sia stato definitivamente “chiuso”, sia quando è ancora pendente.

Ulteriore conferma in tal senso si ricava dall’art. 1383 c.c., che in tema di clausola penale (cui può essere assimilata la determinazione convenzionale degli interessi di mora) prevede il divieto per il creditore di domandare congiuntamente la prestazione principale e la penale se quest’ultima non è stata stipulata per il semplice ritardo.

A conclusione del percorso argomentativo suesposto la Corte afferma pertanto il seguente principio di diritto: “Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacchè i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati.”

Pur ribadendo che si tratta di tipologie di interessi diverse, ciascuna con una propria individualità, presupposti e funzione e che dunque non è possibile cumularli, la Corte contestualizza tali considerazioni ritenendo che quando è il contratto stesso che prevede il cumulo tra il saggio degli interessi corrispettivi e un determinato numero di punti percentuali, è a questo che bisogna aver riguardo per individuare il tasso di interesse moratorio effettivamente applicato.

Il Tribunale ha invece escluso in radice tale possibilità, senza verificare cosa dovesse intendersi per “cumulo” nell’ipotesi oggetto di esame.

La sentenza, osserva la Corte, dovrà quindi essere cassata con rinvio affinchè il giudice individui con esattezza il saggio di interesse moratorio convenzionale previsto dal contratto, conformandosi al principio di diritto richiamato.

Clausola “di salvaguardia” e onere probatorio
La Corte analizza poi l’ulteriore questione relativa alla validità e all’efficacia della clausola contrattuale c.d. “di salvaguardia”.

Si tratta di una clausola particolarmente diffusa nella prassi bancaria, mediante la quale le parti convengono che, qualunque sia la fluttuazione del tasso di interesse pattuito, non potrà mai superare il c.d. “tasso soglia”, che ne costituisce quindi il tetto massimo.

La funzione della clausola è quindi quella di garantire che, pur in presenza di un saggio di interesse variabile o modificabile unilateralmente dalla banca, la sua fluttuazione non oltrepassi mai il limite stabilito dalla legge in materia di usura.

In realtà la pattuizione gioca principalmente a favore della banca piuttosto che del cliente: garantisce infatti che gli interessi pattuiti restino sempre entro la soglia della c.d. “usura oggettiva”, con ciò prevenendo il rischio che il tasso convenzionalmente stabilito sia dichiarato nullo (in quanto usurario) ai sensi dell’art. 1815, secondo comma c.c. e che quindi la banca non abbia diritto a percepire alcun interesse.

Tale constatazione non è tuttavia sufficiente ritenere che la clausola abbia carattere elusivo: il principio di ordine pubblico posto dalla disposizione civilistica è infatti il divieto di convenire interessi usurari e non la sanzione conseguente alla sua eventuale violazione.

Neppure può obiettarsi che la clausola sia contraria a norme imperative: anzi, è proprio volta ad assicurare l’effettiva applicazione del divieto di pattuire interessi usurari.

La “contrattualizzazione” del divieto posto per legge non è tuttavia priva di conseguenze, che afferiscono al piano del riparto dell’onere probatorio

Malgrado (e proprio in ragione del)la previsione di una clausola “di salvaguardia”, sarà infatti l’obbligato, e dunque la banca, che in caso di contestazioni dovrà fornire la prova di non aver applicato, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore rispetto a quella massima consentita per legge.

Il Tribunale ha pertanto errato quando si è limitato ad affermare che l’inserimento della “clausola di salvaguardia” nel contratto di mutuo fosse sufficiente ad escludere carattere di usurarietà agli interessi percepiti dalla banca, ben dovendo quest’ultima (come invece non era accaduto) soddisfare il relativo onere probatorio.

La Corte conclude quindi affermando il seguente principio di diritto: “In tema di rapporti bancari, l’inserimento di una clausola “di salvaguardia”, in forza della quale l’eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. “tasso soglia” antiusura previsto dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell’oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell’impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l’onere della prova di aver regolarmente adempiuto all’impegno assunto”.

Conclusioni
Sulla base delle riferite argomentazioni la Corte ha quindi accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello territorialmente competente, per provvedere in conformità ai riferiti principi di diritto nonché sulle spese relative al giudizio di legittimità.

Fonte: Altalex

 

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