Cassazione Civile Ordinanza n. 10647 del 2020
Sì alla riduzione dell’entità dell’assegno, se mutano le condizioni economiche degli ex.
Per la Suprema Corte, nel caso di modifica dell’assetto patrimoniale degli ex coniugi, il giudice dovrà modificare l’assegno divorzile, attualizzandolo alle nuove circostanze.
È quanto precisato dalla Cassazione, Sezione VI-1 Civile, con l’ordinanza 5 giugno 2020, n. 10647.
Nel caso in esame, un ex marito aveva impugnato per cassazione il decreto con cui la Corte d’appello ne aveva rigettato la domanda di revoca o riduzione dell’assegno divorzile fissato in favore dell’ex moglie; detta richiesta era fondata sulla circostanza che l’uomo aveva subìto un peggioramento delle proprie condizioni economiche e patrimoniali, a fronte del miglioramento di quelle della donna. Il giudice di merito aveva rigettato il ricorso, ritenendo che il peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente ed il miglioramento di quelle della ex, non costituissero motivo sufficiente per accogliere la domanda.
Avverso la decisione del giudice di merito, l’ex marito aveva proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi.
Con la prima censura, aveva denunciato la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, atteso che la Corte distrettuale non ha valutato i principi giurisprudenziali relativi ai criteri di attribuzione e quantificazione dell’assegno divorzile. Dunque, lamentava che il giudice non avrebbe tenuto conto di circostanze rilevanti, come ad esempio che il matrimonio era durato solo sei anni, che la coppia non aveva avuto figli, che la ex moglie non aveva mai contribuito alle spese di famiglia, e che la stessa aveva ricevuto un lascito ereditario non indifferente, mentre il ricorrente era titolare di una pensione di 1800 euro e non di 4600 euro.
Con il secondo motivo, l’uomo aveva segnalato l’omesso esame da parte del giudice di merito, di fatti decisivi a sostegno della minore consistenza e capacità reddituale del ricorrente, come l’esistenza del secondo matrimonio dallo stesso contratto con una persona che egli doveva mantenere, né la costituzione di un vincolo di destinazione al fine di sottrarre la villa all’azione esecutiva dei numerosi creditori della ex moglie. Con l’ultimo motivo, il ricorrente aveva rilevato l’omesso esame di elementi decisivi, come il fatto che la possibilità della ex moglie di vivere in una casa di proprietà , o che la stessa era titolare di un’ingente somma in banca ed era prossima alla pensione di vecchiaia.
La decisione
In via preliminare, la Suprema Corte ha osservato che, per la revisione dell’assegno divorzile di cui all’art. 9 della L. n. 898 del 1970, occorre l’accertamento della sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi tale da mutare il precedente assetto patrimoniale definito in sede di divorzio, attraverso una valutazione comparativa delle rispettive situazioni, secondo i principi giurisprudenziali attuali (Cassazione n. 1119/2020).
Il giudice di merito è tenuto ad accertare se siano sopravvenuti elementi fattuali tali da cambiare l’assetto patrimoniale, ed in tale ipotesi, dovrà applicare i nuovi principi, per modificare l’assegno di divorzio, adeguandolo alla nuova situazione attuale.
Ad avviso della Cassazione, nella fattispecie in esame, la Corte distrettuale, seppur richiamandoli, non ha tenuto conto di numerosi elementi fattuali sopravvenuti, come ad esempio, l’eredità acquisita dalla ex moglie ed i sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato derivanti dal suo nuovo matrimonio, cui è collegato il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico, idonei a modificare l’assegno di divorzio.
Inoltre, il giudice di merito non ha considerato la disponibilità sopravvenuta di ulteriori fonti di reddito da parte della ex moglie, nè la misura del reddito dell’ex marito, nè tantomeno la limitata durata del vincolo matrimoniale, criterio rilevante ai fini della revisione delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi. Ritenuta apparente e apodittica la motivazione del decreto impugnato, la Cassazione ha, pertanto, accolto il ricorso e rinviato alla Corte territoriale per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità .
Fonte: Altalex
Share
GIU
2020