cassazione-civile-sentenza-11472-2020
La revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da notaio.
Questo è quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, nella sentenza 15 giugno 2020, n. 11472.
La pronuncia in commento trae origine dalla vicenda di una donna, la quale, deducendo di essere erede di un de cuius, giusto testamento olografo, aveva convenuto in giudizio il procuratore speciale del defunto, ed i figli dello stesso, sostenendo che l’uomo, in virtù di procura speciale conferitagli, aveva venduto i diritti su un fabbricato a se stesso; inoltre, con un’ulteriore procura, il defunto gli aveva attribuito il potere di vendere anche un’altra quota del fabbricato e che in virtù di tale potere, questi aveva alienato tali diritti in parte a se stesso ed in parte ai figli, anch’essi convenuti in giudizio.
Pertanto, l’attrice aveva eccepito la nullità o annullabilità di dette procure, precisando che, in ogni caso, il procuratore non aveva reso il conto della propria gestione, pertanto chiedeva al Giudice di prime cure dichiararsi l’invalidità anche degli atti di compravendita. Costituitisi in giudizio, i convenuti avevano sollevato il difetto di titolarità dell’azione in capo all’attrice, sostenendo la revoca del testamento da parte del de cuius con lettera raccomandata, con la quale quest’ultimo aveva provveduto anche alla nomina di un nuovo erede universale.
Il Tribunale rigettava la domanda, e la Corte distrettuale, successivamente adìta, confermava la decisione del Giudice di prime cure.
Avverso la sentenza di merito, la donna ha proposto ricorso per cassazione, denunciando con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 684 e 2719 c.c., e art. 214 c.p.c., per avere il giudice di appello ritenuto che l’attrice già in primo grado fosse obbligata a contestare la conformità della copia della revoca del testamento presentata dai convenuti. La ricorrente sosteneva che, invece, gravava sui convenuti l’onere di dimostrare che la revoca del precedente testamento era ancora esistente alla data di apertura della successione.
La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo proposto.
In particolare, i giudici di legittimità hanno innanzitutto disatteso la contestazione relativa alla pretesa inapplicabilità del termine di cui all’art. 215 c.p.c., nonchè al disconoscimento di conformità della fotocopia all’originale, alla luce del consolidato orientamento secondo cui il disconoscimento della conformità all’originale delle copie fotografiche o fotostatiche che, se non contestate, acquistano, ai sensi dell’art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell’originale, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., e, pertanto, deve avvenire in modo formale e specifico, nella prima udienza o risposta successiva alla produzione.
In merito alla revoca del testamento rileva la previsione di cui all’art. 681 c.c., secondo cui, la revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata con le forme previste dall’art. 680 c.c., ovvero con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da notaio. E’ possibile la revoca tacita della revoca espressa, ma in tal caso, ha precisato la Suprema Corte, l’art. 681 c.c. disciplina la sola revocazione espressa della precedente revoca di un testamento, disponendo in detta ipotesi, la reviviscenza delle disposizioni revocate; ciò non preclude al testatore la possibilità di revocare tacitamente la precedente revocazione, lasciando impregiudicata l’efficacia del testamento revocato per primo, da valutare in base alla volontà complessiva del testatore. Ciò è possibile solo se la revoca tacita sia desumibile dalla redazione di un successivo testamento le cui disposizioni siano incompatibili con quelle precedenti.
Inoltre, ai fini della revoca tacita della revoca espressa del testamento, non sarebbe possibile far riferimento alle altre fattispecie di revoca tacita, soprattutto a quella contemplata dall’art. 684 c.c., dovendo escludere, una volta che sia stata manifestata una volontà di revoca espressa, che la successiva distruzione, lacerazione o cancellazione, possa far rivivere le disposizioni testamentarie revocate.
Orbene, come precisato da alcune pronunce di legittimità , la cancellazione del testamento di cui all’art. 684 c.c., si configura, come avviene per la distruzione, come un comportamento concludente avente valore legale, riconducibile in via presuntiva al testatore quale negozio di attuazione, e va giuridicamente qualificato, ex art. 684 c.c., come revoca tacita del detto testamento; pertanto, nel caso in cui fosse cancellato un testamento successivo contenente la revoca di quello precedente, non trova applicazione l’art. 683 c.c., secondo cui, nelle ipotesi dallo stesso indicate, la revocazione fatta con un testamento posteriore mantiene la sua efficacia anche quando questo resta senza effetto.
Tale principio non si applica al caso in esame, in quanto non vi è prova della distruzione o della cancellazione volontaria del testamento olografo da parte del testatore, atteso che solo in presenza di tali condotte potrebbe rinvenirsi quella concludenza comportamentale che implica la revoca della revoca.
Inoltre, non rileva la mancata pubblicazione del testamento, non avendo i convenuti chiesto l’esecuzione del secondo testamento, essendosi, invece, limitati a farne valere l’efficacia, nella parte in cui il testatore aveva disposto la revoca del primo testamento e quindi la perdita della qualità di erede in capo alla ricorrente.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti.
Fonte: Altalex
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