
cassazione-civile-ordinanza-26049-2020
Il creditore può proporre l’impugnazione in via surrogatoria se l’assicurato non contesta la sentenza che nega la copertura della polizza assicurativa.
L’inerzia che giustifica l’azione surrogatoria è un elemento oggettivo della fattispecie che prescinde dai motivi soggettivi che abbiano spinto il debitore a non esercitare il proprio diritto.
Questo è quanto precisato dalla Cassazione, Sesta Sezione civile, nell’ordinanza n. 26049 del 17 novembre scorso (testo in calce).
Il fatto
La vicenda da cui è tratta la pronuncia in commento, riguarda il ricorso di una società che aveva subìto delle infiltrazioni causate dalla cattiva esecuzione di lavori di rimozione della copertura in amianto del capannone preso in locazione; aveva, pertanto, citato in giudizio il locatore e l’impresa indiviuale che aveva eseguito i lavori e quest’ultima, aveva chiesto l’intervento in garanzia della società di assicurazione. Il Giudice di prime cure aveva però rigettato la domanda di garanzia, ritenendo che la polizza non prevedesse la copertura di quei danni. La decisione era stata quindi impugnata dalla conduttrice con un’azione surrogatoria ma la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo che, per promuovere l’azione surrogatoria, mancasse il requisito dell’inerzia del debitore.
Avverso tale pronuncia, la conduttrice ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in particolare, che l’inerzia del debitore non deve necessariamente colposa, come sostenuto dalla Corte d’appello, ma può consistere anche in una trascuranza solo parziale, purchè oggettiva.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato tale motivo, precisando che l’art. 2900 c.c. prevede, tra i presupposti per l’esercizio dell’azione surrogatoria, che il debitore “trascuri” di esercitare i diritti e le azioni che gli spettano nei confronti di terzi.
Detta norma descrive una condotta oggettiva, che prescinde dall’atteggiamento soggettivo del debitore, in quanto, ai fini dell’esercizio della surrogatoria, è irrilevante il motivo per cui quest’ultimo trascuri di esercitare i propri diritti verso i terzi, che potrebbe essere per scelta, per inerzia o per causa di forza maggiore; in ogni caso, il creditor debitoris potrà comunque, sia nel primo, che negli altri due casi, promuovere tale azione.
Inoltre, ad avviso della Suprema Corte, l’inerzia che comporta l’attivazione dell’azione surrogatoria è un elemento puramente oggettivo della fattispecie, che prescinde dalle ragioni per le quali il debitore abbia deciso di astenersi dall’esercitare il proprio diritto.
Di conseguenza, per promuovere l’azione surrogatoria, è irrilevante la mera possibilità che la scelta dell’assicurato di non impugnare il rigetto della domanda di garanzia da lui proposta nei confronti dell’assicuratore, sia stata frutto d’una scelta ponderata, e dettata dalla condivisione della decisione di primo grado.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte territoriale in diversa composizione, affinchè provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità .
Fonte: Altalex
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2020