I dati informatici acquisiti dalla memoria del telefono (sms, messaggi whatsApp, messaggi di posta elettronica “scaricati” e/o conservati nella memoria dell’apparecchio cellulare) hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen. Di conseguenza la relativa attività acquisitiva non soggiace né alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche.
La Corte di Cassazione, quinta sez. penale, con la sentenza n. 1822/2018 entra nel merito di una questione oggi molto dibattuta come la natura giuridica dei vari strumenti di comunicazione legati all’innovazione tecnologica, ed in particolare ai più moderni cellulari, come sms, messaggi whatsapp, ecc.
La questione ormai è di grande attualità , poiché nell’era attuale è cambiato il modo di comunicare ed anche molte trattative di ordine commerciale si svolgono utilizzando tali strumenti.
Nel caso di specie viene presentato ricorso alla Suprema Corte contro l’ordinanza del Tribunale di Imperia che, in funzione di giudice del riesame, aveva confermato il decreto di sequestro probatorio disposto dal PM nei confronti di un’indagata per reati fallimentari avente ad oggetto, tra l’altro, le e-mail spedite e ricevute da account in uso all’indagata, nonché il telefono cellulare del tipo smartphone, successivamente restituito previa estrazione di copia integrale dei dati informatici memorizzati (sms, messaggi WhatsApp, e-mail).
Proprio quest’ultima attività diventa oggetto di contestazione da parte del ricorrente che però vede respinte le proprie motivazioni in quanto la Suprema Corte chiarisce che i dati informatici acquisiti dalla memoria del telefono (sms, messaggi whatsApp, messaggi di posta elettronica “scaricati” e/o conservati nella memoria dell’apparecchio cellulare) hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen. Di conseguenza la relativa attività acquisitiva non soggiace né alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche.
FONTE:Â http://www.altalex.com
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FEB
2018