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La Corte di giustizia dell’unione europea, con la sentenza 31 maggio 2018 (Corte giustizia Unione Europea, sez. I, sentenza 31/05/2018 n° C‑335/17), ha precisato l’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 2201/2003, in relazione al concetto di diritto di visita contenuto nell’art. 2, includendovi anche il diritto di ottenere una regolare frequentazione per i nonni del minore.
Una donna di nazionalità bulgara, nonna di un minore di sedici anni, nato dal matrimonio della figlia con un uomo di nazionalità greca, trasferitosi col padre in Grecia dopo il divorzio dei genitori, ha adito il tribunale bulgaro al fine di ottenere il diritto di visita nei confronti del nipote.
La donna chiedeva di vedere il nipote regolarmente, almeno un weekend al mese, e di poterlo ospitare presso di lei per una o due settimane durante le vacanze.
Secondo la nonna i contatti via internet e via telefono non consentivano la continuazione di un rapporto significativo col nipote.
Il Tribunale in primo grado aveva dichiarato la propria incompetenza, e anche in appello veniva confermata la decisione emessa in primo grado, in quanto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento n. 2201/2003 la domanda sarebbe rientrata nella competenza dei giudici dello Stato membro nel quale il minore aveva la propria residenza abituale nel momento in cui il giudice era stato adito, ossia quella del giudice greco.
La sentenza è arrivata alla Corte suprema bulgara la quale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte Europea la questione pregiudiziale: “Se la nozione di diritto di visita utilizzata all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretata in modo da ricomprendervi non solo la visita del minore da parte dei genitori, ma anche la visita da parte di altri parenti distinti dai genitori, quali i nonni”.
La decisione della Corte Europea
La risoluzione del quesito influisce sulla designazione del giudice competente, poiché se il diritto di visita dei nonni di un minore ricade sotto il regolamento n. 2201/2003, i giudici competenti sono, in conformità dell’articolo 8 del Regolamento, quelli dello Stato membro nel quale il minore risiede abitualmente, nel caso specifico il giudice greco.
In caso contrario, il giudice nazionale bulgaro dovrebbe verificare la sua competenza basandosi sulle norme di diritto internazionale privato.
Il regolamento n. 2201/2003 non precisa se la nozione di diritto di visita, definita all’articolo 2, punto 10, del regolamento stesso, comprenda il diritto di visita dei nonni.
Secondo la Corte, la norma deve essere interpretata tenendo conto del suo tenore letterale, e degli obiettivi del Regolamento, alla luce in particolare dei lavori preparatori di quest’ultimo, e di altri testi normativi del diritto dell’Unione e del diritto internazionale.
L’articolo 2, punto 10 del regolamento n. 2201/2003 non stabilisce alcuna limitazione riguardo alle persone che possono beneficiare del suddetto diritto di visita.
Connesso con il diritto di visita, è il concetto di responsabilità genitoriale definita come l’insieme dei diritti e dei doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore, il quale comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita.
Dalla lettura delle disposizioni non si esclude esplicitamente che un diritto di visita richiesto dai nonni nei confronti dei loro nipoti rientri nell’ambito di applicazione del regolamento stesso.
Inoltre la finalità del Regolamento è creare uno spazio giudiziario fondato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia di responsabilità genitoriale, in relazione alla quale il diritto di visita è considerato come una priorità .
Il documento di lavoro della Commissione menziona in particolare i nonni, e richiama il principio secondo cui i minori hanno il diritto di intrattenere relazioni personali non soltanto con i loro genitori, ma anche con altri soggetti del ramo familiare.
In definitiva, il legislatore dell’Unione ha scelto di non restringere il numero di persone possibili titolari della responsabilità genitoriale o di un diritto di visita.
Per questi motivi, secondo la Corte Europea, la nozione di diritto di visita, contenuta all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 2, punti 7 e 10, del regolamento n. 2201/2003, deve essere intesa come riguardante non soltanto il diritto di visita dei genitori nei confronti del figlio minore, ma anche quello di altre persone con le quali è importante che tale minore mantenga un legame significativo, a prescindere dalla titolarità o meno in capo ad essi della responsabilità genitoriale.
Pertanto la domanda dei nonni volta ad ottenere il riconoscimento di un diritto di visita nei confronti dei loro nipoti ricade nell’ambito di applicazione del Regolamento.
Anche la CEDU ha dichiarato che il rapporto tra nonni e nipoti rientra tra i legami familiari tutelati a norma dell’art. 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, e che pertanto lo Stato deve attuarsi per far si che le decisioni giudiziarie degli Stati membri rendano effettivo tale diritto (20 gennaio 2015 caso Manuello e Nevi c. Italia, 2 novembre 2010 caso Piazzi c. Italia, 21 gennaio 2014 caso Zhou c. Italia e 21 ottobre 2008 caso Clemeno e altri c. Italia).
Fonte: Altalex
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2018