notifica-via-pec-irregolare-in-caso-di-inosservanza-della-modalita-di-attestazione-di-conformita
L’art. 19 ter delle specifiche tecniche del processo civile telematico, introdotto dal decreto 28 dicembre 2015, articolo 1 comma 3 dispone che, ove la notifica PEC riguardi una copia informatica, il difensore deve attestarne la conformità nella relata di notifica dando una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità e inserendo il relativo nome del file. Con l’ordinanza n. 14369/2018 del 5 giugno 2018, la Cassazione ritiene che la mancata indicazione del nome del file costituisce solo una irregolarità non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità contemplate nell’articolo 11 della Legge 53/1994.
A seguito di eccezione sollevata dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi e per gli effetti dell’art. 380 bis c.p.c., veniva invocata la nullità della notificazione del controricorso in relazione a quanto disposto dall’articolo 11 della Legge n. 53/1994; a dire del ricorrente, infatti, il controricorrente si sarebbe reso colpevole della violazione dell’art. 19 ter 1 comma delle specifiche tecniche del PCT del 16 aprile 2014, posto che tale disposizione prevede che l’attestazione di una copia informatica (su documento informatico separato) debba contenere, tra l’altro, il relativo nome del file.
Non concorda con il ricorrente la Suprema Corte la quale, invece, deduce e rileva che:
1) “la mancata indicazione del nome del file costituisce una irregolarità non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità contemplate nell’articolo 11 della L. 53/1994” e
2) “in ogni caso, qualunque nullità della notifica del controricorso risulta sanata dal raggiungimento dello scopo, a mente dell’articolo 156, terzo comma, c.p.c., avendo il ricorrente replicato alle argomentazioni svolte nel controricorso medesimo (pagina 6 della memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. del ricorrente”.
Sembrerebbe che, nel caso di specie, il ricorrente abbia subito la notifica tramite PEC del controricorso per Cassazione non sotto forma di documento informatico nativo digitale, predisposto con software di videoscrittura, trasformato in PDF senza scansione e poi firmato digitalmente ma, sotto forma di copia informatica, ottenuta dalla stampa del controricorso e dalla sua successiva scansione; se così si sono svolti i fatti, ancora una volta la decisione della Suprema Corte di Cassazione non è esente da critiche ove ritiene che “la mancata indicazione del nome del file costituisce una irregolarità non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità contemplate nell’articolo 11 della L. 53/1994”.
In realtà tale affermazione, se la ricostruzione dei fatti è giusta, non appare corretta posto che, da una attenta disamina della legge n. 53/1994 (art. 3 bis comma 2 e art. 11), del decreto legge 179/2012 (art. 16 undecies comma 3) e delle specifiche tecniche del PCT (art. 19 ter), si evince che la notifica del controricorso era, in effetti, nulla.
L’articolo 3 bis comma 2 della legge n. 53/1994 prevede che “Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall’articolo 16 undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata”;
L’articolo 16 undecies del decreto legge 179/12 così recita:
Art. 16-undecies (Modalità dell’attestazione di conformità)
1. Quando l’attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l’attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.
2. Quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l’attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia; se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.
3-bis. I soggetti di cui all’articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.
Tale articolo, introdotto dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, art. 19, al comma 3 prevedeva nuove modalità per il difensore per attestare la conformità della copia informatica che sarebbero state predisposte dal responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia, consentendo quindi ai difensori di “smarcarsi”, per tale adempimento, dal DPCM del 13 novembre 2014 contenente le regole tecniche ai sensi dell’art.71 del CAD e quindi di evitare, nell’attestazione, di dover inserire l’impronta HASH e il riferimento temporale della copia informatica.
Tali nuove modalità sono state rese note con il decreto 28 dicembre 2015, articolo 1 comma 3, pubblicato in GU il 7 gennaio 2016 ed entrato in vigore il 9 gennaio 2016, il quale introduceva, nelle specifiche tecniche del PCT l’art. 19 ter:
Art. 19-ter (Modalità dell’attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato)
1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’art. 16-undecies del decreto – legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l’attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonchè il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’art. 12, comma 2.
2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall’art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l’attestazione è inserito come allegato nella “busta telematica” di cui all’art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l’attestazione, nonchè del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’art. 12, comma 1, lettera e.
3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.
4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l’attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
5. In ogni altra ipotesi, l’attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l’impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale di cui all’art. 4 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L’impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l’attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l’immodificabilità del suo contenuto.
6. L’attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici».
Ricostruito il quadro normativo di riferimento (manca solo l’art. 11 della L. 53/94 di cui si dirà appresso) è dimostrato che la notifica del controricorso era in effetti nulla considerando che, trattandosi di notifica PEC di copia informatica, la conformità doveva essere attestata nella relata di notifica (documento informatico separato) e quindi seguendo il comma 1 dell’art. 19 ter delle specifiche tecniche del PCT, inserendo nella relata “una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonchè il relativo nome del file”; il secondo requisito richiesto dalla disposizione adesso trascritta è proprio il nome del file che, a dire della Suprema Corte sarebbe una irregolarità non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità contemplate nell’articolo 11 della L. 53/1994.
La lettura dell’art. 11 della legge 53/94 afferma però il contrario allorquando dispone che “Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica.”; è palese che la notifica sia nulla in quanto il controricorrente non ha osservato e rispettato l’art. 3 bis comma 2 L. 53/1994 il quale, ove venga notificata una copia informatica, è palese che richieda l’applicazione delle modalità indicate dall’art. 16 undecies DL 179/2012 il quale a sua volta rimanda all’art. 19 ter delle specifiche tecniche del PCT e quindi una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonchè il relativo nome del file”.
Per completare l’analisi, appare invece condivisibile il ragionamento dalla Cassazione quando afferma che in ogni caso, qualunque nullità della notifica del controricorso sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’articolo 156, terzo comma, c.p.c. avendo, nel caso di specie, il ricorrente replicato alle argomentazioni svolte nel controricorso, non potendosi non applicare il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte con la decisione n. 7665/2016.
Fonte: Altalex
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2018