La speciale causa di estinzione per tenuità del fatto ex art. 34 del D. Lgs 274/2000 è applicabile al reato di violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato commesso dallo straniero irregolare.
Il Giudice di Pace di Venezia, con la decisione in commento (sentenza 11 dicembre 2018, n. 597), ha ritenuto che la condotta dello straniero il quale non aveva ottemperato all’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, irrogato a seguito di un provvedimento prefettizio di espulsione, per le modalità con cui si era manifestata e per il minimo disvalore criminale dalla medesima espresso, fosse di particolare tenuità e quindi tale da giustificare una pronuncia di non doversi procedere, ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 274/2000.
In particolare, nel caso di specie, il Giudice, pur riconoscendo sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie di reato contestata all’imputato di cui all’art 14 comma 5 ter del D.Lgs. n. 286/1998, ha stabilito che dal complessivo quadro probatorio del processo emergevano elementi tali da qualificare la condotta come di minima lesività con riferimento al bene giuridico “primario” tutelato in via mediata dalla norma, che deve essere individuato, attraverso una lettura costituzionalmente orientata della stessa, nella sicurezza pubblica nel territorio dello Stato.
Tra le circostanze riconosciute quali indizi della tenuità del fatto, sono state evidenziate le modalità del fermo dell’imputato, avvenuto non a seguito di attività di repressione dei reati ma in occasione di un intervento dovuto a una lite tra coinquilini per questioni di quote di affitto e utenze; il processo, inoltre, ha accertato che l’imputato non era in alcun modo dedito ad attività criminali e che non aveva precedenti penali o di polizia.
Il Giudice veneziano nel riconoscere il reato di cui all’art 14 comma 5 ter del D.Lgs. n. 286/1998 quale una fattispecie di reato di pericolo astratto, per cui il legislatore ha inteso anticipare la soglia di punibilità sanzionando comportamenti violativi di norme amministrative di controllo (nel
nostro caso, quelle del D.Lgs 286/1998 che disciplinano l’ingresso, la permanenza e il soggiorno di cittadini di paesi terzi nel territorio italiano), in piena conformità con gli insegnamenti della Corte Costituzionale, ha affermato la necessità di individuare, anche per esso, quel minimo grado di concreta offensività della condotta, senza cui non può nemmeno ritenersi integrato il requisito di tipicità della fattispecie penale richiesto dai principi costituzionali.
Con riferimento al bene giuridico “finale” perseguito dalla norma incriminatrice ha affermato, inoltre, che esso non è costituito dal “controllo delle frontiere”, che rappresenta piuttosto un “bene strumentale” protetto in via immediata dalla stessa, ma deve essere individuato, come detto, secondo una lettura costituzionalmente orientata, nella sicurezza pubblica nel territorio dello Stato, unitamente alla sanità pubblica e all’ordine pubblico: la sanzione penale risulta, pertanto, giustificata in termini costituzionali solo nella misura in cui la condotta dell’imputato sia in grado di ledere o di mettere in pericolo tali beni finali, a presidio dei quali è la norma è posta.
Il Giudice ha affermato, quindi, che sebbene l’offensività della condotta fosse astrattamente sussistente nel caso di specie, il relativo grado risultava tuttavia di particolare tenuità e quindi, ai sensi dell’art 34 del D.Lgs 274/2000, tale da non giustificare l’applicazione della sanzione penale oltre alla già comminata sanzione amministrativa dell’espulsione dal territorio dello Stato.
La decisione in commento appare, in conclusione, in linea con le finalità deflattive perseguite dal legislatore con gli istituti del procedimento penale dinanzi al Giudice di Pace e si mantiene nel solco della tradizione di numerose pronunce della Suprema Corte e della Corte Costituzionale, aventi ad oggetto proprio la questione dell’applicabilità dell’art. 34 del D.Lgs. 34/2000 allo specifico reato di illecita permanenza nel territorio dello Stato (per le quali si vedano, da ultimo: Corte di Cassazione, Sezione I penale, sentenza 25 maggio 2018, n. 23668; Corte di Cassazione, Sezione I penale, sentenza 20 febbraio 2018, n. 8115; Corte di Cassazione, Sezione I penale, sentenza 8 marzo 2011, n. 13412; Corte Costituzionale, sentenza 8 luglio 2010 n. 250).
Fonte: Altalex
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2019